Quadro W del 730/2026: come dichiarare investimenti esteri e cripto-attività
Il quadro W è il quadro del 730 dedicato agli investimenti detenuti all'estero e alle cripto-attività. Va compilato ogni anno da chi ha conti correnti esteri, immobili fuori dall'Italia, partecipazioni in società straniere o portafogli digitali. Nel 2026 le regole per le cripto-attività cambiano eliminando la soglia di esenzione di 2.000 euro e qualsiasi plusvalenza realizzata nel 2025 deve pagare l'imposta sostitutiva. Ecco cosa sapere e come compilare il quadro W.
Con il quadro W si adempie all'obbligo di monitoraggio fiscale e si calcolano le imposte eventualmente dovute: IVIE per gli immobili esteri, IVAFE per le attività finanziarie estere e l'imposta sulle cripto-attività. Dal 2024 questo quadro è entrato nel modello 730, è può esser usato da chi presenta questo modello al posto del vecchio quadro RW integrativo del modello Redditi. Per il 2026, le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle entrate (provvedimento n. 71552 del 27 febbraio) introducono alcune modifiche che vale la pena conoscere prima di mettersi a compilare.
Torna all'inizioChi deve compilare il quadro W nel 730/2026
Il quadro W riguarda i residenti in Italia che nel 2025 hanno detenuto, anche solo per una parte dell'anno, investimenti o attività finanziarie all'estero oppure cripto-attività. L'obbligo non si limita a chi possiede il bene ma anche a chi lo ha posseduto in corso d'anno e ha disinvestito. Deve compilare il quadro W anche chi ha la delega al prelievo o alla movimentazione di un conto estero e chi è titolare effettivo di un'attività estera ai sensi della normativa antiriciclaggio.
In qualunque caso sia dovuta l’IVAFE il quadro W deve esser compilato, quindi, se la giacenza media dei conti esteri ha superato i 5 mila euro.
Se i beni sono cointestati, ogni intestatario compila il quadro W indicando l'intero valore dell'attività e la propria percentuale di possesso. Non è sufficiente indicare solo la propria quota.
Cosa si intende per monitoraggio fiscale obbligatorio
Chi ha posseduto delle attività (conti correnti, titoli, immobili…) all’estero o cripto-attività durante lo scorso anno, ha l’obbligo di compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale, che serve al Fisco per conoscere il patrimonio oltre frontiera degli italiani. In questo quadro, pertanto, vanno dichiarati tutti gli investimenti posseduti durante l’anno scorso, anche se alla fine dello stesso non se ne possedevano più.
Quando non è obbligatorio dichiarare le attività estere
Lo Stato ha fissato dei limiti all’obbligo di aderire al monitoraggio fiscale:
- se il valore massimo complessivo dei depositi e conti correnti bancari esteri non è stato superiore a 15 mila euro (se è dovuta l’Ivafe c’è comunque l’obbligo di dichiarazione);
- se le attività finanziarie e patrimoniali erano affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e se i contratti sono stati conclusi attraverso il loro intervento e i flussi finanziari e i redditi derivanti da queste attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Come si dichiarano le cripto-attività nel 730
Le cripto-attività detenute attraverso portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione vanno indicate nel quadro W con il codice 21 alla colonna 3. Per le cripto-attività la colonna 4 (Stato estero) va lasciata in bianco.
Dal 2025 è stata eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro che proteggeva le plusvalenze di importo modesto. Qualsiasi plusvalenza da cripto-attività realizzata nel 2025 è soggetta a imposta sostitutiva del 26% e va dichiarata nel quadro T (sezione V). L'obbligo di indicare le cripto-attività nel quadro W per il monitoraggio sussiste indipendentemente dall'importo e dall'eventuale plusvalenza. Per determinare il valore di acquisto delle cripto è possibile utilizzare il valore al 1° gennaio 2025 al posto del costo storico di acquisto. Questa opzione può ridurre la base imponibile in alcune situazioni, ma va valutata caso per caso e non conviene sempre.
Torna all'inizioCosa va dichiarato nel quadro W: investimenti esteri e cripto-attività
Per il Fisco gli investimenti sono i beni patrimoniali situati all’estero ma che producono reddito imponibile in Italia, come ad esempio immobili siti all’estero o in Italia ma posseduti per il tramite di una fiduciaria estera o di un soggetto residente all’estero, preziosi anche custoditi in cassette di sicurezza, investimenti in metalli preziosi, le obbligazioni estere, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di un soggetto estero, imbarcazioni iscritte nei registri esteri…Questi beni vanno sempre indicati nel quadro W.
Quali investimenti esteri vanno sempre indicati nel quadro W
Rientrano nel quadro W tutti i beni patrimoniali situati all'estero che producono reddito imponibile in Italia. La lista è ampia e include:
- Conti correnti e depositi esteri
- Partecipazioni al capitale di società non residenti
- Obbligazioni estere e titoli similari
- Polizze di assicurazione vita e capitalizzazione emesse da compagnie estere
- Immobili situati all'estero, inclusi quelli posseduti tramite fiduciaria estera
- Beni mobili registrati all'estero (barche, autovetture)
- Metalli preziosi detenuti all'estero
- Forme di previdenza gestite da soggetti esteri
Per ciascuna tipologia di bene è previsto un codice specifico da indicare nella colonna 3 del quadro W. Nella guida alla compilazione qui sotto trovi l'elenco completo dei codici.
Torna all'inizioCome si compila il quadro W del 730: rigo da W1 a W5
Come abbiamo detto, tramite il quadro W si assolve agli obblighi di monitoraggio fiscale e si calcolano le imposte dovute (IVIE, IVAFE e imposta sul valore delle cripto-attività). Per questo motivo occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio nel caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso dello scorso anno o l’immobile è stato venduto).
Per gli importi in valuta estera devi indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio medio mensile emanato tramite provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Come indicare il titolo di possesso e la tipologia del bene (colonne 1, 2 e 3)
Nei righi da W1 a W5 indica a colonna 1 il codice che definisce a che titolo possiedi il bene dichiarato:
- "1" proprietà
- "2" usufrutto
- "3" nuda proprietà
- "4" altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
A colonna 2 indica il codice 1 se sei solo delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se sei il titolare effettivo del conto. Nella colonna 3 indica il codice di individuazione del bene come riportato in tabella.
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| conti correnti e depositi esteri | 1 |
| partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti | 2 |
| obbligazioni estere e titoli similari | 3 |
| titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti | 4 |
| valute estere da depositi e conti correnti | 5 |
| titoli pubblici italiani emessi all’estero | 6 |
| contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti | 7 |
| polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione | 8 |
| contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello stato | 9 |
| metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero | 10 |
| partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società | 11 |
| forme di previdenza gestite da soggetti esteri | 12 |
| altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa | 13 |
| altre attività estere di natura finanziaria | 14 |
| beni immobili | 15 |
| beni mobili registrati (barche, auto...) | 16 |
| opere d'arte e gioielli | 17 |
| altri beni patrimoniali | 18 |
| immobile estero adibito ad abitazione principale | 19 |
| conto deposito titoli estero | 20 |
| Cripto attività | 21 |
Stato estero e la percentuale di possesso (colonne 4 e 5)
A colonna 4 riporta il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella 10 “Elenco Paesi e Territori esteri” posta a pagina 156 delle istruzioni ministeriali. Per le cripto valute lascia in bianco la colonna.
A colonna 5 indica la percentuale di possesso dell’investimento. Se il bene è intestato al 100% al dichiarante si indica 100, se è cointestato in parti uguali tra due persone si indica 50.
Il valore delle attività estere (colonne da 6 a 11)
A colonna 6 deve essere indicato il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
- "1" valore di mercato;
- "2" valore nominale;
- "3" valore di rimborso;
- "4" costo d’acquisto;
- "5" valore catastale;
- "6" valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
La colonna 7 è dedicata al valore dell’attività all’inizio dell’anno o al primo giorno di possesso della stessa, mentre a colonna 8 si inserisce il valore al termine dell’anno o al termine del periodo di possesso dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza.
Nella colonna 9, se il prodotto finanziario è un conto corrente o libretto di risparmio detenuto in Paesi non collaborativi, indica l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso dell’anno.
Nella colonna 10 indica il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività, se queste imposte sono dovute.
Nella colonna 11 riporta il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE, ricorda che si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE).
Crediti d'imposta e detrazioni (colonne 12 e 13)
Nella colonna 12 riporta il credito d’imposta che è pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato estero. L’importo di questa colonna non può comunque essere superiore all’imposta dovuta in Italia.
Se lo scorso anno l’immobile sito all’estero è stato utilizzato come abitazione principale, indica nella colonna 13 la detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale. Questa colonna è da compilare solo se si deve versare l’IVIE.
Codici aggiuntivi (colonne da 14 a 21)
Se il bene non produce reddito oppure viene indicato in altri quadri oltre al W, indica il codice corrispondente nella colonna 14:
- "1" compilazione quadro D, rigo D4 codici 5 e 8;
- "2" compilazione quadro M, rigo M31;
- "3" compilazione quadro T;
- "4" compilazione contemporanea di due o tre ipotesi descritte con i codici precedenti;
- "5" nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta oppure se sono infruttiferi (richiedi all’intermediario estero documenti o attestazioni da cui risulti questa circostanza).
Se sei titolare effettivo di partecipazioni in società o entità giuridica, indica nella colonna 15 la percentuale di partecipazione.
Barra la colonna 16 se adempi ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma non devi versare IVIE o IVAFE o imposta sulle cripto-attività. In questo caso le caselle relative alla liquidazione delle imposte non vanno compilate.
A colonna 17 inserisci il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica se ne sei il titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 15 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione).
Nelle colonne 18 e 19 inserisci i codici fiscali degli altri soggetti che per qualsiasi motivo devono compilare il quadro W nella propria dichiarazione dei redditi. Barra la colonna 20 se i cointestatari sono più di due. La colonna 21 deve esser barrata se i prodotti finanziari si trovano in Stati o Paesi a fiscalità privilegiata.
Torna all'inizioIVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività: i righi W6, W7 e W8
Dopo aver compilato i righi da W1 a W5 con i dati dei singoli beni posseduti, occorre riportare nei righi W6, W7 e W8 le eccedenze e gli acconti già versati per ciascuna delle tre imposte.
IVAFE: rigo W6
In questo rigo vanno indicati:
- a colonna 2, l’eventuale credito IVAFE che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2024, indicato nella colonna 7 del rigo 307 (357 per il coniuge dichiarante) del 730-3 del 2025 oppure nella colonna 5 del rigo RX26 del modello Redditi 2025;
- a colonna 3, l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- a colonna 4, il totale degli importi versati con il modello F24 indicati con i codici tributo 4047 (primo acconto) e 4048 (secondo acconto) e l’anno 2025.
IVIE: rigo W7
In questo rigo vanno indicati:
- a colonna 2, l’eventuale credito IVIE che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2024, indicato nella colonna 7 del rigo 304 (354 per il coniuge dichiarante) del 730-3 del 2025 oppure nella colonna 5 del rigo RX25 del modello Redditi 2025;
- a colonna 3, l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- a colonna 4, il totale degli importi versati con il modello F24 indicati con i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto) e l’anno 2025.
L’imposta sulle cripto-attività: rigo W8
In questo rigo vanno indicati:
- a colonna 2, l’eventuale credito d’imposta sulle cripto-attività che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2024, indicato nella colonna 7 del rigo 301 (351 per il coniuge dichiarante) del 730-3 del 2025 oppure nella colonna 5 del rigo RX27 del modello Redditi 2025;
- a colonna 3, l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- a colonna 4, il totale degli importi versati con il modello F24 indicati con i codici tributo 1728 (primo acconto) e 1729 (secondo acconto) e l’anno 2025.
